Nessun “anglismo”, stepchild adoption è “assolutamente improponibile”, e l’Accademia della Crusca al suo posto invita ad adoperare la perifrasi “adozione del configlio”.
Proprio mentre è in corso in Senato un vertice forse decisivo sul ddl Cirinnà e a discutere nel dettaglio sui punti più caldi sono seduti intorno al tavolo il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi, il capogruppo Pd al Senato Luigi Zanda il vicepresidente dem Lorenzo Guerini e il senatore autore dell’emendamento ‘super canguro’ Andrea Marcucci, l’Accademia della Crusca si pronuncia sul termine che indica l’istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore.
Il professore Claudio Marazzini, presidente della secolare istituzione incaricata di custodire la purezza della lingua italiana, interpellato dall’AdnKronos, sottolinea che anche la già circolante e più analitica perifrasi “adozione del figlio del partner” è di per sé “una soluzione accettabile e comunque preferibile all’espressione inglese”.
L’Accademia della Crusca non è contraria all’utilizzo di “adozione del figlio del partner”. L’accettazione di “partner”, anzi, ricorda Marazzini, “ci aiuta a sgombrare la strada dalle obiezioni di coloro che erroneamente attribuiscono a xenofobia le nostre caute raccomandazioni”. “Tuttavia in questo caso la nostra ambizione è maggiore”, perché il professore Francesco Sabatini, presidente onorario della Crusca e autore di un diffuso vocabolario, ha lanciato la proposta di tradurre “stepchild” con un neologismo tutto italiano: “configlio”.
“Configlio”, spiega Marazzini, è modellato in analogia ad altri gradi di parentela acquisiti da tempo, come compare, consuocera, consuocero ecc. Questa parola dal significato “chiaro”, analoga a parole di alto uso nell’indicare parentele, già sta incontrando un certo favore (“anche perché la traduzione letterale di ‘stepchild’ in ‘figliastro’ non si adatta certo ai tempi nostri e alle nostre leggi”). I linguisti auspicano che “configlio/configlia” possano essere vantaggiosamente appoggiati, con l’augurio che abbiano fortuna e si diffondano.
Il gruppo Incipit, che all’interno della Crusca si occupa di esaminare e valutare neologismi e forestierismi ‘incipienti’, è del parere che la perifrasi “adozione del figlio del partner” abbia un unico difetto: quello della sua lunghezza, “e potrebbe suscitare perplessità la presenza di un forestierismo, cioè ‘partner’, ma questo forestierismo è ormai di uso comune e si offre alla lettura in forma non diversa dalle parole italiane (si legge come si scrive, almeno nella pronuncia adattata che ha corso da noi)”.
“Altrettanto non si può dire di ‘stepchild adoption’, che richiede una certa perizia nell’uso dell’inglese – ricordano i linguisti della Crusca – tanto è vero che anche in Parlamento più di un senatore ha mostrato qualche impaccio di pronuncia. Se incappano in simili incidenti i senatori, che accadrà ai comuni cittadini?” Da qui la necessità di mettere al bando “stepchild adoption” per preferire il neologismo pienamente italiano coniato da Sabatini: “configlio”.
La stepchild adoption viene generalmente utilizzata quando due adulti formano una nuova famiglia e uno di loro, o entrambi, portano un figlio avuto da una precedente relazione. L’istituto è finalizzato: da un lato, a consolidare i legami familari in una famiglia ricostituita; dall’altro, a tutelare l’interesse del minore a veder garantita l’instaurazione di un rapporto giuridico analogo a quello genitoriale con un soggetto al quale non è legato biologicamente, ma determinato ad assumere nei suoi riguardi un ruolo genitoriale.
La stepchild adoption è consentita in Germania nelle forme simili alla versione italiana; mentre l’adozione piena e legittimante, aperta sia a coppie eterosessuali sia omosessuali è prevista nel Regno Unito, Francia, Spagna e Grecia. In Italia è istituita dal 198, con Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia“, per le sole coppie eterosessuali sposate e dal 2007 anche conviventi e permette l’adozione del figlio del coniuge, purché vi sia il consenso del genitore biologico e a condizione che l’adozione corrisponda all’interesse del figlio, qualora abbia già compiuto i 14 anni. Nel caso sia tra i 12 e i 14 anni d’età il Giudice è tenuto ad ascoltare la sua opinione e tenerne conto.
In assenza di provvedimenti legislativi volti a tutelare i nuclei familiari ricostituti la magistratura italiana si è trovata a dover decidere su alcune richieste di adozione in casi particolari avanzata da alcuni genitori sociali nei confronti dei figli del loro partner dello stesso sesso.
Nel 2014 il Tribunale dei Minori di Roma ha riconosciuto di fatto la prima adozione omosessuale, permettendo a una donna di adottare la figlia naturale della compagna. Le donne si erano sposate in Spagna e sempre all’estero erano ricorse alla procreazione eterologa assistita per avere un figlio. Il tribunale si è basato sull’articolo 44 della legge sull’adozione del 4 maggio 1983, che la contempla in alcuni casi anche per le coppie non sposate. In particolare, “nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l’adulto, in questo caso genitore sociale, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo“. La corte non ha quindi creato un nuovo diritto ma ha offerto copertura giuridica a una situazione già esistente, nell’interesse del minore.
In precedenza, nel 2011 la Corte di Cassazione aveva invece confermato l’affidamento di un bambino alla madre che viveva con la sua compagna, stabilendo in una sentenza che è un «mero pregiudizio» sostenere che sia dannoso per i bambini crescere in una famiglia omosessuale.