Ci aveva provato più volte, il Parlamento, a mettere in atto una riforma che qualche critico ha definito una “vendetta” mascherata di legalità nei confronti della magistratura, “accusata” di avere influenzato la vita politica con indagini e arresti, che in qualche caso si sono risolti con sentenze di assoluzione, e sospettata di un agire qualche volta ai limiti dell’abuso di potere. La responsabilità civile dei magistrati oggi è legge, approvata ieri alla Camera con 265 voti a favore, 51 contrari e 63 astenuti.
Se poco cambia per il cittadino, che continuerà a chiedere allo Stato il risarcimento del danno da “cattiva giustizia”, molto cambia per i giudici. L’azione di rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati diventa obbligatoria e senza più controlli di ammissibilità, mentre la soglia economica del risarcimento si alza fino alla metà dello stipendio, anche per negligenza grave, senza colpa né dolo. Si tratta sempre di una responsabilità indiretta, quindi, ma fortemente rafforzata.
Ha votato contro il M5S, giudicando la norma – per voce del deputato Alfonso Bonafede – “un’intimidazione” nei confronti della magistratura e un attacco all’indipendenza dei giudici, in particolare per quanto riguarda il danno per “travisamento dei fatti o delle prove”. Si sono astenuti Fi, Sel, Fdi, Alternativa Libera e Lega, benché il deputato leghista Gianluca Pini sia stato tra i massimi fautori di una “lex dura, sed dura lex” per la responsabilità civile dei magistrati.
Il premier Matteo Renzi esulta su Twitter e il ministro della Giustizia Andrea Orlando dichiara: «È un passaggio storico». Poi, ammette: «Valuteremo nel tempo gli effetti della norma ed eventualmente siamo pronti a correggere alcuni punti». Tra i motivi di timore, per chi si esprime contro la nuova legislazione, c’è anche un previsto aumento esponenziale dei ricorsi per risarcimento del danno, soprattutto a causa dell’eliminazione dei controlli preventivi di legittimità della domanda. All’interno del dibattito sulle ragioni del “no” alle nuove norme, c’è anche la delicata questione: a chi potranno rivolgersi, poi, i giudici nel caso in cui, nella fase applicativa della nuova legge, si palesassero errori normativi, gravemente lesivi dell’autonomia tutelata dalla Costituzione? Su questo punto, insieme ai Pentastellati, anche l’Associazione nazionale dei magistrati ha dichiarato da sempre non poche perplessità. L’Anm ha, infatti, definito la riforma «una legge contro i magistrati, sbagliata, punitiva, con profili di incostituzionalità» e «una rivoluzione contro la giustizia».
«Rifiuto l’argomento dell’intimidazione», ha affermato il ministro in Aula. E ha aggiunto che «questa è un’indicazione europea e non produce un automatismo sul magistrato, che può essere chiamato in causa solo in caso di negligenza inescusabile». Mentre la presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, ha spiegato che, nella relazione che accompagna il testo, sono stati inseriti «correttivi ed elementi di chiarificazione che, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, esplicitano che il danno c’è solo nel caso in cui il travisamento sia macroscopico ed evidente».
“Ce lo chiede l’Europa”, dunque, è la motivazione con cui la politica, guidata da Renzi, porta a termine l’ennesimo affondo per il radicale cambiamento di leggi e istituzionale, continuando a generare non poche polemiche e preoccupazioni. Ma, è davvero l’Europa a chiedercelo? La Commissione Europea aveva aperto una procedura d’infrazione all’Italia, nel 2011, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia europea del 24 settembre dello stesso anno, che censurava «l’esclusione della responsabilità dello Stato», però, e non dei giudici, nei confronti dei cittadini, per «errata valutazione dei fatti e delle prove nell’ultimo grado di giudizio e per violazione manifesta del diritto comunitario». Non solo, ma anzi, la Raccomandazione n.12 del 17 novembre 2010 cita testualmente al capitolo VII.70: «I giudici non devono essere personalmente responsabili se una decisione è riformata in tutto o in parte a seguito di impugnazione».
Nella stessa giornata di ieri, martedi 24 febbraio, nell’inaugurare la Scuola superiore della Magistratura di Castelpulci, a Scandicci, in Toscana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva indicato ai giovani togati le priorità nell’esercizio della giustizia: «L’ordinamento della Repubblica esige che il magistrato sappia coniugare equità e imparzialità, fornendo una risposta di giustizia tempestiva per essere efficace, assicurando effettività e qualità della giurisdizione».
Il Capo dello Stato, che presiede anche il Consiglio superiore della Magistratura, ha detto che «il compito del giudice non è, né di protagonista assoluto del processo né di un burocratico amministratore della giustizia. Si tratta di due atteggiamenti che snaturano la fisionomia della funzione esercitata». Il dubbio, per chi si oppone alla legge, è che da oggi qualche magistrato possa essere tentato di rinunciare al pieno esercizio della propria autonomia di decisione e di funzione, abbandonando la strada del giudizio secondo coscienza, per ripiegare su quella, più debole ma meno rischiosa, del burocrate.
Cosa cambia rispetto alla Legge Vassalli?
OBBLIGO DI RIVALSA – L’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato diventa obbligatoria, entro due anni dalla sentenza di condanna nel caso in cui il danno ingiusto o la violazione di legge siano stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
COLPA GRAVE – Si ridefiniscono e si ampliano le ipotesi di colpa grave, comprendendo oltre all’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario e il travisamento del fatto o delle prove. Costituisce colpa grave anche il provvedimento cautelare, personale o reale, al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.
TRAVISAMENTO DI FATTO O PROVE – La relazione che accompagna il testo normativo (ma non la norma stessa) chiarisce che la responsabilità civile del magistrato per “travisamento” ove esso sia “macroscopico ed evidente”, tale da non richiedere interpretazioni o valutazioni. Vengono, altresì, ridimensionati i limiti della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, che esclude che il magistrato possa essere chiamato a rispondere dell’interpretazione della legge e per la valutazione del fatto e delle prove, prevedendo la responsabilità civile per errata interpretazione della norma o valutazione dei fatti o delle prove per dolo, colpa grave o violazione manifesta della legge e del diritto europeo.
SOPPRESSIONE DEL “FILTRO” – Sono eliminati i controlli preliminari di ammissibilità (verifica dei presupposti e valutazione di eventuale manifesta infondatezza) della domanda di risarcimento contro lo Stato, fino ad oggi di competenza del Tribunale distrettuale. Ed è questo uno degli aspetti della norma sul quale si sono accentrate le maggiori critiche.
Emanuela Bambara
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.
Δ
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
© Copyright 2020 - Scelgo News - Direttore Vincenzo Cirillo - numero di registrazione n. 313 del 27-10-2011 | P.iva 14091371006 | Privacy Policy