La giornata è stata comunque convulsa a palazzo Chigi, col testo sottoposto a continue limature: per la manovra sono stati confermati lo stop alla rivalutazione delle pensioni cinque volte superiori alla minima, stipendi degli statali congelati e il blocco del turnover nella pubblica amministrazione. Nella sanità nuovi ticket dal 2014, ed è anche confermato il ticket da 10 euro su specialistica e diagnostica a partire dal 2012. Ma è giallo sul taglio agli incentivi per le energie rinnovabili. Ed è, soprattutto, bufera sulla norma salva-premier, alla fine ritirata.
Si trattava di una piccolissima postilla, ma quasi invisibile a pagina 111. Tutt’altro che casuale. La manovra prevede che il giudice d’ora in avanti sia obbligato a congelare le maxicondanne in primo grado e in appello, secondo due disposizioni introdotte nell’ultima versione.Modificando queste norme del codice di procedura civile viene così stabilito il vincolo per l’autorità giudiziaria di sospendere l’esecuzione della condanna da 10 milioni in poi, in primo grado, e da 20 milioni in avanti in appello. Fino ad adesso era prevista una semplice facoltà. La sospensione scatta fino al verdetto del successivo grado di giudizio (cioè appello o cassazione). La parte interessata al blocco dovrà presentare una ‘idonesa cauzione’. In una prima versione della norma si disponeva in senso contrario sanzionando fino a 10 mila euro le istanze di sospensione manifestamente infondate. Chi ne beneficerà? Silvio Berlusconi. Chi ne avrà interesse? Sicuramente Fininvest, che attende la sentenza di appello nella causa sul Lodo Mondadori. In primo grado Fininvest è stata condannata a risarcire al gruppo De Benedetti 750 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno subito per la corruzione nella vicenda giudiziaria che si concluse con l’assegnazione della casa editrice al gruppo di Silvio Berlusconi. Proprio i cattivi pensieri di questa condanna facevano dannare il Cav fino a poche settimane fa («Dove li troverò i soldi?!»). Per effetto della nuova norma, Fininvest, se condannata, con il pagamento di una cauzione, può evitare comunque ogni pagamento sino alla pronuncia di cassazione. Insomma ha tutta l’aria di una norma ad personam.
L’ORIGINALE: All’articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»DOPO L’AGGIUNTA: Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 283, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La sospensione prevista dal comma che precede è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a dieci milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione».b) all’articolo 373, al primo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La sospensione prevista dal presente comma è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a venti milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione».
Dopo la presa di posizione della Cei e dello stesso Capo dello Stato Napolitano, oltre che di tutte le opposizioni, la norma, infine, è stata ritirata.
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.
Δ
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
© Copyright 2020 - Scelgo News - Direttore Vincenzo Cirillo - numero di registrazione n. 313 del 27-10-2011 | P.iva 14091371006 | Privacy Policy