Secondo Matteo Salvini i governatori regionali e i sindaci che hanno annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale sul decreto sicurezza, in quanto “legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità organizzata, aumentando l’insicurezza” (Enrico Rossi, Regione Toscana), sono solo “personaggi della sinistra che cercano visibilità”. Ma, assicura il titolare del dicastero dell’Interno, “non saranno loro ad ostacolare il diritto alla legalità degli italiani”.
Si allarga il fronte dell’opposizione alla stretta sui diritti dei migranti imposta dal decreto sicurezza: alla Toscana e aggiungono ora Calabria, Emilia Romagna, Umbria e Piemonte il cui presidente, Sergio Chiamparino, in una intervista a Sky ha dichiarato: “Ho avuto conferma dalla nostra avvocatura, che su questo si sta anche confrontando con i colleghi della Regione Toscana, che esistono le condizioni giuridiche per il ricorso alla Consulta perché il decreto impedendo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avrà ripercussioni sulla gestione dei servizi sanitari e assistenziali di nostra competenza”.
Ma come funziona il ricorso delle Regioni alla Consulta contro il decreto sicurezza? Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, lo spiega in un’intervista all’Agenzia Italia (AGI): dal momento in cui la legge è in Gazzetta Ufficiale, vi sono 60 giorni a disposizione per impugnare il provvedimento e “le Regioni possono farlo direttamente alla Consulta, senza il passaggio in sede di giudice ordinario, dove viene sollevata la questione di legittimità costituzionale di un provvedimento e quindi lo stesso giudice si ferma nell’esame del ricorso e trasmette gli atti alla Consulta. Per le Regioni è una prerogativa in più quella del ricorso diretto, come del resto lo è per il governo, ovvero lo Stato, di fronte a leggi regionali che a suo parere violano competenze statali”.
“La porta d’ingresso per proporre ricorso – spiega il professor Cesare Mirabelli – è sempre un vizio della legge, la violazione di competenze regionali o, al contrario, competenze statali”. La differenza sostanziale nella procedura di accesso alla procedura di impugnazione davanti alla Consulta sta nel fatto che attraverso il giudizio ordinario occorra partire dall’accertare l’esistenza di una controversia sull’applicazione della legge che si vuole impugnare, mentre sia le Regioni che il governo centrale possono, reciprocamente, contestare la violazione di proprie competenze. Nel caso specifico, nel caso di questo decreto sicurezza, “bisogna vedere – rileva ancora Mirabelli – quale è la competenza, o quali le competenze, che si ritiene una violazione di competenze. Non credo lo sia la questione del’anagrafe, può esserlo invece quella legata all’assistenza sanitaria, al diritto alla salute”.
“Non è infrequente il ricorso delle Regioni alla Consulta, più raramente è il governo a ricorrere – osserva il presidente emerito della Corte Costituzionale – E poi la grande differenza tra questo percorso e quello che passa per il giudice ordinario: nel caso diretto, i ricorsi sono rinunciabili, cioè in qualsiasi momento chi lo ha proposto può tornare indietro, annullarlo; gli altri invece, quelli per via incidentale, non lo sono, ovvero il percorso dev’essere completato, il ricorso deve arrivare all’esame della Consulta”.
Tradotto, significa che se il governo introduce novità nella legge in questione e queste rispondono a quelle che sono le aspettative della Regione o delle Regioni ricorrenti, allora tutto si ferma, si azzera il ricorso. Cosa che non è automatica per il ricorso per via ordinaria, perché il giudice, essendo chiamato ad applicare una norma, laddove ravvisi che la questione di legittimità costituzionale della norma stessa rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio è non ritenuta manifestamente infondata, ecco che la valutazione è rimessa alla Corte costituzionale. In sostanza il giudice della causa apre le porte del giudizio di costituzionalità, e se pure interviene la novità nella legge, non è detto che il giudice in questione la reputi automaticamente tale da poter rispondere all’applicazione o meno di una norma. Tanto è vero che la Consulta sollecita poi il giudice ordinario a dare una risposta in tal senso.
Da sei mesi a un anno è il tempo in media per una pronuncia della Consulta sulla legittimità costituzionale di una legge. Tempi che sarebbero probabilmente rispettati anche se la Corte fosse chiamata a giudicare della costituzionalità delle norme contenute nella legge Sicurezza e in particolare dell’articolo 13 che impedisce l’iscrizione all’anagrafe dei migranti richiedenti asilo. A differenza dei Comuni le Regioni possono presentare ricorsi diretti alla Corte quando ritengono che una legge statale abbia invaso materie su cui hanno competenza. C’è poi la strada alternativa della procedura incidentale: quella sollevata dai giudici ordinari o amministrativi che si trovano a esaminare un ricorso presentato dai Comuni o dai singoli migranti che si vedono respingere la richiesta di iscrizione all’Anagrafe. Anche in questo caso però i tempi per la pronuncia della Corte sarebbero sostanzialmente gli stessi.
A.B.