Il ddl sulla legittima difesa è legge: l’Assemblea del Senato ha infatti approvato il provvedimento, in terza lettura, con voti 201 favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Il verdetto è stato accolto dagli applausi dei senatori della Lega e di parte di quelli del Movimento 5 Stelle, in piedi dopo l’esito del secondo passaggio in Senato, del nuovo testo fortemente voluto dalla Lega. In Aula il ministro dell’interno Matteo Salvini, il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e quello per l’Agricoltura Gianmarco Centinaio. Assenti i rappresentanti di governo del Movimento 5 stelle.
“Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini al Senato dopo l’ok finale alla legittima difesa.
“La legittima difesa è legge. Non ci sarà alcun far west, evitiamo semplicemente, d’ora in poi, che chi si difende legittimamente debba anche attraversare un calvario giudiziario. Era un punto del contratto di governo e l’abbiamo realizzato. Ora avanti tutta con la legge sulla violenza sulle donne”. Così su facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.
La riforma della legittima difesa prevede pene più severe per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio. La difesa privata sarà sempre legittima in caso di “grave turbamento”.
Queste, nel dettaglio, le misure introdotte dalla nuova legge. Il Senato ha approvato i seguenti articoli:
Secondo l’articolo 1 del ddl presentato dalla Lega nel caso in cui una persona presente legittimamente nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora utilizzi un’arma (che deve essere legittimamente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, dal “pericolo di un’aggressione”, la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa è sempre riconosciuta.
Ricapitolando, non è necessario che ci sia un’aggressione per potersi difendere, basta che sussista il pericolo o la minaccia di aggressione. Ad esempio, non per forza un ladro deve puntarvi la pistola addosso per potervi difendere, è sufficiente che questo affermi semplicemente di “essere armato” e di essere pronto ad utilizzare l’arma.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’articolo 2 del disegno di legge sulla legittima difesa andrà a modificare quanto appena detto, escludendo la punibilità per coloro che eccedono i limiti di legge perché hanno agito “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa, come stabilito dall’articolo 52 del Codice Penale, chi si difende non commette comunque un delitto colposo (per eccesso di legittima difesa) dal momento che ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento.
Vi è poi un’altra novità per la tutela di colui che si difende: il disegno di legge stabilisce che qualora questo venga assolto in sede penale non è responsabile neppure sul piano civile, quindi non è obbligato al risarcimento del danno da lui provocato nell’ambito della legittima difesa.
Se da una parte l’articolo 1 e 2, intervenendo rispettivamente sugli articoli 52 e 55 del Codice Penale, restringono il perimetro della punibilità derivato dall’eccesso colposo della legittima difesa, dall’altra gli articoli successivi intervengono per inasprire le pene per coloro che si rendono colpevoli di furti, rapine e violazioni di domicilio.
Per quanto riguarda la violazione di domicilio, invece, la sanzione massima viene elevata a 4 anni di carcere; per il furto di abitazione, o anche per lo scippo, invece, la sanzione massima ammonta rispettivamente a 6 e 7 anni di carcere. Anche per la rapina la pena massima viene elevata a 7 anni di carcere.
Infine, l’ultimo articolo del disegno di legge interviene modificando il Codice di procedura penale, dando la massima priorità “ nella formazione dei ruoli di udienza” anche ai processi che si riferiscono ai delitti – o alle lesioni personali – di tipo colposo.
Inoltre, sempre in ambito processuale, qualora il giudice rilevi la legittima difesa viene riconosciuto il gratuito patrocinio anche a favore di coloro nei cui confronti “sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere”.
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