
”I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni . Ricevono un’indennita’ stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti”. E’ quanto prevede la bozza di riforma costituzionale che sara’ all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio dei ministri che cosi’ modifica l’articolo 69 della Carta. ”Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro”. Si modificherà anche l’articolo 88 della Costituzione che attualmente recita: ”Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse”. Il Senato diventa ”Senato federale della Repubblica”. Lo prevede l’articolo 2 della proposta di legge Costituzionale presentata dal governo, a firma del ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli, per una riforma delle istituzioni. Il Senato federale sara’ composto da 250 senatori (attualmente sono 315). E verra’ ”eletto a suffragio universale e diretto su base regionale”. Ai suoi lavori, prevede la proposta di legge del governo, potranno partecipare ”senza diritto di voto, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali”. Si potra’ essere eletti senatori al compimento dei 21 anni. Con la nascita del Senato federale e la fine del bicameralismo perfetto, sara’ la Camera dei deputati a dover votare la fiducia al governo. E potra’ avvalersi anche di un meccanismo di ”sfiducia costruttiva”. ”La riforma – si legge nella relazione illustrativa – mantiene il rapporto di fiducia esclusivamente fra il Governo e la Camera dei Deputati”. Ma l’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell’esecutivo, ”non comporta lo scioglimento necessario della Camera. Infatti, e’ possibile che il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomini un nuovo Primo ministro oppure che la Camera dei Deputati stessa, nell’ambito della medesima maggioranza, individui un nuovo Primo Ministro”. Viene ”soppressa” la circoscrizione Estero.”All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma e’ abrogato”, si legge nel testo, con riferimento alla norma costituzionale che attualmente prevede l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei parlamentari, da parte dei cittadini residenti all’estero. Un disegno di legge per l’istituzione della zona franca a Lampedusa sara’ esaminato oggi in una riunione del preconsiglio dei ministri.