Buone notizie per gli automobilisti che hanno ricevuto una multa per eccesso di velocità tramite autovelox all’interno dei centri abitati dove l’installazione di tale apparecchiatura è valida solo per quelle ad alto scorrimento caratterizzate da pericolosità, traffico o difficoltà nel fermare il veicolo. Se la colonnina non è presidiata da una pattuglia, la sanzione deve essere annullata. Lo ha stabilito il giudice di pace di Vigevano, con la sentenza numero 334/2015, che ha annullato un verbale elevato dalla Polizia Locale di Garlasco per il mancato presidio della postazione da parte degli accertatori.
Il giudice, scrive ‘Studio Cataldi‘, ha affermato che le postazioni di controllo che si trovano, come nel caso di specie, in un centro abitato, devono essere presidiate e gestite dagli organi di polizia stradale. Inoltre, le apparecchiature elettroniche utilizzate per la verifica del rispetto dei limiti di velocità, devono essere nella disponibilità di tali organi. In tal senso va anche il testo dell’articolo 345, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Altra storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 113/2015) per queste apparecchiature che fanno tremare migliaia di automobilisti distratti, o per lo meno ignari che sulla loro strada sia nascosto il ‘trabocchetto’ per rilevare i limiti di velocità, ha invece stabilito che gli autovelox devono necessariamente essere revisionati periodicamente, altrimenti sono irregolari e le multe che derivano da un loro rilevamento illegittime. Ma con una precisazione: per legge la necessità di revisione riguardava gli apparecchi di rilevamento velocità fissi e non quelli utilizzati dalle pattuglie nelle postazioni di controllo mobili.
Cari automobilisti, attrezzatevi dunque Per questi ultimi, infatti, spesso la corretta funzionalità dell’apparecchio era accertata dall’operatore prima dell’inizio dell’attività di controllo e attestata in un apposito verbale. A seguito della sentenza della Consulta è, quindi, più impellente la necessità di correre ai ripari.
Anche a prescindere da quanto stabilito dalla Corte costituzionale, e quindi anche in caso di apparecchi revisionati, è tuttavia necessario che l’autovelox risponda a certi requisiti onde poter legittimamente giustificare l’irrogazione di sanzioni.
Innanzitutto il modello utilizzato deve essere omologato dal ministero dei trasporti e i suoi estremi devono essere riportati nel verbale di contestazione. Essi, inoltre, devono essere segnalati adeguatamente attraverso cartelli stradali e dispositivi luminosi che ne preannuncino la presenza. Secondo quanto ribadito più volte dalla Corte di cassazione, ad esempio con l’ordinanza n. 5997 del 14 marzo 2014, in difetto di idonea informazione circa la presenza e l’utilizzazione di autovelox, il relativo verbale di contestazione è illegittimo e tale principio non può essere svuotato di efficacia “nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione”.
In particolare, la distanza tra i segnali o i dispositivi di avviso e il luogo in cui è collocato lo strumento di rilevamento delle velocità non può mai essere inferiore a 1 km o superare i 4 km ed è condizionato dallo stato dei luoghi: ad esempio, se tra il segnale di avviso e il luogo dell’effettivo rilevamento vi siano intersezioni, l’autovelox non è legittimo anche se la segnaletica è posta a una distanza inferiore a quella sovra indicata.
Affinché la contestazione sia valida, poi, è ovviamente necessario che sia indicato il limite di velocità ma anche, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 11018 del 20 maggio 2014, che, in caso di incrocio, il segnale del limite di velocità venga riproposto.
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