Le pressioni e le violenze, normalmente psicologiche, le provocazioni e l’emarginazione, perpetrate nel tempo ai danni di un collega di lavoro, al fine di rendergli difficile la permanenza e lo svolgimento sereno del suo incarico occupazionale, da oggi avranno un costo per l’azienda che pur essendone venuta a conoscenza non si sia attivata con gli opportuni provvedimenti. Pertanto sarà lo stesso datore di lavoro a risarcire il termini economici il malcapitato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 1471 della sezione lavoro che ha convalidato la sanzione per danno biologico a svantaggio di un’ azienda veneta che non si era attivata per porre fine “alla protrazione nel tempo del mobbing consistito in dileggio e altre vessazioni” ai danni di un lavoratore che era stato anche demansionato.

“il datore di lavoro – è scritto – è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente ad una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi dove venga accertato che, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si sia attivato per farli cessare”. La sua è una “responsabilità omissiva”. Inutile il ricorso in Cassazione dell’ azienda sanzionata, volto a dimostrare “di non avere saputo, prima del novembre 2003, degli episodi di dileggio di cui il lavoratore fu vittima da parte dei colleghi”. La sezione Lavoro ha bocciato il ricorso dell’ azienda e ha evidenziato che essa “deve dimostrare di avere adottato tutte le misure dirette ad impedire la protrazione della condotta illecita”. Se non lo fa, “il datore di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente ad una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi”.
A.B.